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Votazione sul comportamento (articolo 2, comma 3). La votazione del comportamento degli studenti espressa collegialmente dal consiglio di classe inferiore a sei decimi ha come conseguenza la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi. Un decreto Istruzione specificherà le modalità applicative e i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi. La disposizione si applica comunque dall'inizio dell'anno scolastico.